Energy Managers ed Esperti in Gestione dell’Energia: chiarimenti sulle due figure  professionali.

 

a) Energy Managers

Legge n. 10/91

(DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 2 MARZO 1992, N. 219/F)

“L’Art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all’art. 19 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia svolga le seguenti funzioni:

- individuazione delle azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia;

- predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;

- predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa.

Nel responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si configura quindi un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza non avendo peraltro responsabilità in merito all’effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate.

Per essere efficace l’opportunità di intervento deve avere una genesi interna all’Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi e dall’altro detenga un’approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell’energia. Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura dell’Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un’idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o servizi. Dal punto di vista del profilo culturale-professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l’Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore”.

Al di là di quanto espresso dalla Circolare citata, la figura del Responsabile introdotta dalla Legge 10/91 si configura naturalmente come il soggetto responsabile del sistema di gestione energetica previsto dalle nuove norme EN 16001 (Sistemi Gestione Energia), in emanazione nel 2009.

 

 

b) Esperti in Gestione dell’Energia

Decreto Legislativo n. 115, 30 maggio 2008.

(DALL’ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 115 DEL 30 MAGGIO 2008)

“Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici

1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in gestione dell'energia («esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente).

2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera v), e per le diagnosi energetiche così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n).

3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi commi”.

 

Le due figure professionali (a) e (b) esisteranno in parallelo. La prima, nominata dall’Organismo interessato, continuerà a svolgere la propria attività di professionista interno o esterno all’Organismo stesso con i compiti indicati al punto (a). Tale figura potrà essere interessata o meno a certificare le proprie competenze in materia energetica, specie nel caso della libera professione, e quindi aderire al processo di certificazione volontaria di cui al punto (b). In generale, la figura certificata come esperto in gestione dell’energia potrà svolgere anche funzioni diverse dalla figura di cui al punto (a), come ad esempio operare all’interno di una ESCO.